Art. 21.
(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento, dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e dalle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di controllo e certificazione depositato deve:

          a) descrivere il piano tipo di controllo di cui al regolamento;

          b) soddisfare a quanto previsto dal regolamento;

          c) essere corredato da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma EN 45011 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale;

          d) garantire l'applicazione del metodo biologico per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

 

Pag. 44

      2. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti uno schema di piano tipo di controllo e uno schema di piano annuale di controllo e sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione di entrambi i piani.
      3. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo il piano di controllo annuale dagli stessi predisposto e comunicato in base ai piani-tipo di controllo.
      4. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese, possono formulare eventuali osservazioni sui piani annuali di controllo. L'organismo di controllo e certificazione è tenuto ad adeguare il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.
      5. È compito degli organismi di controllo e certificazione verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati o comunque conservino traccia delle modifiche effettuate.
      6. Con il decreto del Ministro previsto all'articolo 20, comma 1, sono stabiliti i requisiti del personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di cui all'articolo 17.
      7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 20, l'elenco del personale di cui intendono avvalersi per l'attività ispettiva con i relativi curricula.