1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento, dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e dalle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di controllo e certificazione depositato deve:
a) descrivere il piano tipo di controllo di cui al regolamento;
b) soddisfare a quanto previsto dal regolamento;
c) essere corredato da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma EN 45011 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale;
d) garantire l'applicazione del metodo biologico per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.
2. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti uno schema di piano tipo di controllo e uno schema di piano annuale di controllo e sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione di entrambi i piani.
3. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo il piano di controllo annuale dagli stessi predisposto e comunicato in base ai piani-tipo di controllo.
4. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese, possono formulare eventuali osservazioni sui piani annuali di controllo. L'organismo di controllo e certificazione è tenuto ad adeguare il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.
5. È compito degli organismi di controllo e certificazione verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati o comunque conservino traccia delle modifiche effettuate.
6. Con il decreto del Ministro previsto all'articolo 20, comma 1, sono stabiliti i requisiti del personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di cui all'articolo 17.
7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 20, l'elenco del personale di cui intendono avvalersi per l'attività ispettiva con i relativi curricula.